La sicurezza sul lavoro è una prerogativa irrinunciabile che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti, i quali devono poter svolgere quotidianamente le proprie mansioni in condizioni che non pregiudichino in alcun modo la loro salute.
La verifica periodica e straordinarie degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, obbligatorie per legge ai sensi del DPR n° 462/01 rientra negli adempimenti normativi che ogni azienda deve rispettare per proteggere se stesso e i propri dipendenti dal rischio elettrico.
Il DPR n° 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione della propria attività da parte di un Organismo di ispezione abilitato ogni 2/5 anni a seconda della tipologia e alla destinazione d’uso dei locali.
Perché è importante verificare l’impianto di messa a terra? L’impianto di messa a terra è la parte dell’impianto elettrico che impedisce di rimanere folgorati in caso di guasto dello stesso, è pertanto cruciale eseguire delle verifiche periodiche volte ad accertarne il corretto funzionamento.
La verifica dell’impianto di messa a terra non è da confondere con la manutenzione periodica degli impianti elettrici che può essere eseguita dal proprio elettricista (D.lgs. 81/08).
La verifica dell’impianto di messa a terra è obbligatoria per tutte le aziende pubbliche e private con almeno un dipendente. Il soggetto responsabile che dovrà farsi carico della richiesta di verifica è il datore di lavoro che, in autonomia, dovrà rivolgersi ad un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per programmare la verifica periodica.
La verifica dell’impianto di messa a terra dev’essere eseguita ogni 5 anni, fatta eccezione per gli impianti installati in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (i cosiddetti luoghi MA.R.C.I.), nei cantieri e nei locali adibiti ad uso medico (studi medici, centri estetici ecc.) per i quali è richiesta una verifica ogni 2 anni. La valutazione del rischio d’incendio viene effettuata in base ai parametri riportati nella norma CEI 64-8/7.
Il DPR 462/01 stabilisce che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione possono essere eseguite da parte di Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (art. 4 D.P.R. 462), come Verifiche Italia, dall’ASL o ARPA.
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